(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
       della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modificazioni all'art. 15 della l.r. 7/1997 
 
  1. Dopo la  lettera  a)  del  comma  2  dell'art.  15  della  legge
regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione  di  guida
alpina in Valle d'Aosta), e' inserita la seguente: 
    «a-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  di
denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna  guida  alpina
operante nell'ambito di  una  scuola  di  alpinismo  o  sci-alpinismo
costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e
20-bis;». 
  2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della l.r.  7/1997,  le
parole: «una  somma  di  denaro  da  euro  100  a  euro  1.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «una somma di denaro da euro  150  a  euro
1.500».