(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 53 del 27 dicembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni all'art. 15 della l.r. 7/1997 1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), e' inserita la seguente: «a-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 6.000 a carico di ciascuna guida alpina operante nell'ambito di una scuola di alpinismo o sci-alpinismo costituita in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis;». 2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 15 della l.r. 7/1997, le parole: «una somma di denaro da euro 100 a euro 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «una somma di denaro da euro 150 a euro 1.500».